L’obbligo di patientiam praestare nel contesto di D. 39.3.2 (Paul. l. 49 ad ed.). Il caso della fossa agrorum siccandorum causa di cui ai §§ 1 e 2
Resumen
In termini generali, l’obbligo di patientiam praestare consisteva nell’imposizione al proprietario o possessore di un bene del dovere di sopportare il compimento di una determinata attività sul proprio bene da parte di un soggetto estraneo: della classicità di tale obbligo si è ampiamente discusso in dottrina, anche con riferimento ad una serie di testi in tema di actio aquae pluviae arcendae (di seguito a. a. p. a.) che la configurano quale contenuto alternativo e separato rispetto all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Nell'ambito del titolo 3 del libro 39, numerosi testi fanno riferimento all'obbligo in questione; in verità, le fattispecie discusse sono piuttosto differenti tra loro e per la maggior parte attengono ad ipotesi nelle quali l'obbligo di patientiam praestare viene riconosciuto in capo a soggetti rispetto ai quali l'a. a. p. a. non potrebbe essere direttamente esercitata per la sola restitutio suis sumptibus per ragioni diverse: si tratta, dunque, di casi nei quali la questione rileva in termini di contrapposizione tra dominus auctor e dominus non auctor e, conseguentemente, di legittimazione passiva all'azione.
Aprendo l'analisi altresì ai corrispettivi testi dei Basilici, mentre in queste ipotesi ci si riferisce a tale obbligo perlopiù con l'espressione "ἀνεξικακίαν χρεωστοῦσιν", nei casi che si analizzerà nel presente elaborato l'espressione utilizzata si adatta al dovere di cui il proprietario del fondo obbligato deve rispondere: si tratta, nello specifico, dei §§ 1 e 2 di cui a D. 39.3.2 (Paul. 49 ad ed.), relativi a peculiari casi di aquae restagnatio.
Prendendo spunto dalle controversie ivi analizzate, il presente elaborato mira ad analizzare il rapporto tra gestione privata del fondo ed aspetti genereli del diritto di proprietà, facendo riferimento ad un interssante caso legato alle aquae pluviae e alla tutela dai danni da esse causati.
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